Il titolo d’accesso per chi ha una precedente inclusione, nonostante le risposte ed indicazioni discordanti, non va dichiarato.
Ciò in discontinuità con quanto sempre avvenuto nelle precedenti occasioni e pur non essendone esplicitamente fatto divieto.
Lo si desume dall’art. 9 del decreto di aggiornamento oppure argomentando a contrario dagli stessi moduli di domanda, sezione C2 e C3 mod. A1, A2 e A2bis- Ulteriore dichiarazione sul titolo d’accesso.