da infodocenti.it – 11 settembre, di Antonio Antonazzo
Perché lui che ha 10 punti meno di me ha ricevuto una cattedra in una delle scuole che avevo scelto ed io invece non ho nemmeno uno spezzone?
Questa è la domanda che migliaia di precari si stanno facendo in questi giorni in seguito alle nomine effettuate sulla base dell’algoritmo elaborato dal ministero per l’assegnazione delle supplenze. Nella maggior parte dei casi la risposta è scritta nel testo dell’ART 12 comma 10 dell’OM 112 che recita testualmente:

L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.

Per completezza, ricordiamo che il comma 12 consente solo a chi ha ricevuto uno spezzone di cattedra allorquando, al suo turno, le cattedre intere erano già tutte state assegnate di poter essere “ripescato” per l’assegnazione di un ulteriore spezzone fino al raggiungimento dell’orario cattedra.
A leggerlo tutto d’un fiato, il comma 12 sembra avere una sua logica: si assegnano tutte le disponibilità e poi riparte dall’ultimo nominato, ma in pratica l’applicazione di questa norma rende di fatto legale un’ingiustizia colossale.

A dimostrazione di ciò consideriamo uno dei tanti casi reali che si stanno verificati (e che si verificheranno ancora in futuro) in questi ultimi giorni.
Supponiamo che una collega di inglese abbia 51 punti e si trovi al posto 1550 delle graduatorie incrociate di II fascia sostegno I grado (ADMM) e al posto 126 di lingua inglese (AB25).
Il sistema elabora la sua domanda e quando arriva il suo turno viene fuori che non ci sono cattedre né di posto comune né di sostegno nelle scelte da lei indicata nella domanda.

Capita però che ci siano ancora posti disponibili in scuole non indicate nella domanda della collega, quindi il sistema va avanti fino ad arrivare a nominare docenti su sostegno che hanno 50,5 punti lasciando quindi la collega senza nessuna supplenza. Può succedere (e succede spessissimo) che in un secondo momento si liberino delle cattedre in una o più delle sedi indicate dalla collega per effetto di rinuncia, di verifica titoli non posseduti dichiarati da docenti che hanno preso una nomina che non spettava o, soprattutto per posti di sostegno, per nuovi posti assegnati in deroga dopo l’elaborazione dell’algoritmo.

Ebbene, secondo il comma 12, la collega in questione è considerata “rinunciataria” e il sistema riparte dal punteggio 50,5 assegnando i posti da lei indicati a docenti con meno punti di lei.
A rendere ancora più indigesta l’esclusione, nel caso in questione, l’ultimo nominato in lingua inglese aveva 58 punti, quindi non sono nemmeno arrivati a lei, ma risulta egualmente rinunciataria ad una scelta che non le è nemmeno stata offerta.

Et voilà, l’ingiustizia è servita!